ATTENZIONE: Nuove disposizioni in materia di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria
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01/10/2024 – PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SANITARIA PER TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI/STUDI ASSOCIATI/POLISTUDI
La Regione Emilia Romagna con nota interpretativa del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, ha recepito le indicazioni elaborate in condivisione con la Consulta regionale delle professioni sanitarie e con gli altri soggetti sopra richiamati e, ai sensi della LR 22/2019, art. 3, comma 3, lett. b), ha fornito specifiche indicazioni interpretative relative all’applicazione dei requisiti previsti dalla DGR 1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all’istituto della Comunicazione.
Alla luce di vari approfondimenti che hanno portato all’adozione della nota interpretativa del Coordinatore regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento P.G.30/09/2024.1090990.U in materia di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e tenuto anche conto degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale (per cui è in corso il riconoscimento di calamità naturale), ha ritenuto opportuno riconoscere l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della D.G.R. n.1919/2023.
Con nota PG. 30/09/2024.1095375.U del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare ha quindi disposto la proroga dei termini per la presentazione della domanda e per l’adeguamento ai requisiti non derogabili così come di seguito specificato.
Al 31 dicembre 2024
È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, siano essi:
- esistenti al 20/12/2023;
- equiparati a quelli esistenti (*)
- avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa del 30 settembre 2024
- in corso di avvio nel 2024
(*) Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 (sia per l’applicazione delle deroghe ai requisiti cogenti (strutturali) per tutti gli studi, di cui al paragrafo 1.4.3 della DGR 1919/2023, sia per l’applicazione delle proroghe temporali rispetto ai termini di adeguamento dei requisiti non derogabili), gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale, che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023; (nota interpretativa)
Al 31 dicembre 2025
É prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) degli studi professionali/studi associati/polistudi sopra citati, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, L.R. n. 22/19).
Nuovi studi professionali/associati/polistudi
A partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR n.1919/2023 e relativa nota interpretativa.
Si ricorda che:
- le Comunicazioni già presentate al Comune dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.
- la Comunicazione deve essere indirizzata al Comune in cui ha sede lo studio/studio associato/polistudio compilando il modulo online (Modulo 8 o 8bis) esclusivamente attraverso la Piattaforma Accesso Unitario | Area Personale (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a) inserendo gli allegati richiesti a corredo della domanda.
- per completare la Comunicazione e procedere con l’invio della stessa è necessaria la firma digitale di chi compila il modulo online (del professionista interessato o suo delegato).
Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile sul questa pagina, si prega di utilizzare la casella comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it
Documenti di riferimento
Nota interpretativa e modalità applicative dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.1919/2023 per gli studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti all’Istituto della Comunicazione… P.G. 30/09/2024.1090990.U (317.12 KB)
La nota fornisce specifiche indicazioni interpretative e modalità operative relative all’applicazione della DGR 1919/2023, con particolare riguardo a:
- Tabella 1: “Professioni sanitarie soggette all’obbligo di presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria ai sensi della D.G.R. n.1919/2023 e condizioni per la riconoscibilità della rotazione all’interno del medesimo studio”.
- Tabella 2: “Casi in cui sono previsti due servizi igienici separati per utenti e personale”.
- Tabella 3: “Casi in cui sono richieste pareti lavabili e lavandino con comandi non manuali, sulla base delle prestazioni concretamente rese dai professionisti sanitari”.
Nota del Direttore generale Cura della Persona, salute e welfare: “Ulteriore proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, nonché del termine di adeguamento ai requisiti …” P.G.30/09/2024.1095375.U (184.68 KB)
29/05/2024 – RINVIO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SANITARIA
La Regione Emilia Romagna,
- facendo seguito alle numerose richieste tese ad ottenere una corretta interpretazione operativa e il rinvio dei termini per la presentazione delle istanze in oggetto,
- in ragione delle novità degli adempimenti cui i soggetti interessati devono dare conto per attuare la disciplina dell’Istituto della Comunicazione previsto dalla LR 22/2019,
- considerata la necessità di fornire ai professionisti coinvolti, nel rispetto dei rispettivi profili professionali, specifiche note interpretative per orientare i professionisti all’individuazione dei requisiti specifici relativi “all’attività/prestazioni concretamente svolte”, condivisa con gli Ordini professionali nell’ambito della Consulta delle Professioni Sanitarie
Ha provveduto al rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria riservandola alle sole strutture sanitarie soggette all’Istituto della Comunicazione ex artt. 10 e 11, LR 22/2019 ed in particolare si prevede che:
- per le strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il termine di presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria di cui all’art. 23, comma 1, LR 22/2019 è prorogato al 31 ottobre 2024 e il termine di adeguamento ai requisiti di cui all’Allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 è prorogato al 28 febbraio 2025 fatto salvo il caso in cui, a seguito di controllo, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, co. 3, LR 22/2019);
- per le strutture attivate successivamente alla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale sul BURERT (20 dicembre 2023) il legale rappresentante/professionista deve presentare, prima dell’avvio dell’attività in parola, la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune competente per territorio con modalità dematerializzata, corredata dell’autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con la delibera 1919/2023. La struttura può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.
Si ricorda che è possibile consultare la pagina regionale dedicata, in cui sono reperibili le informazioni e i documenti aggiornati relativi ad Autorizzazione ed Accreditamento sanitario, al link della Regione Emilia Romagna
Eventuali ulteriori richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente a: comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it
26/04/2024 – Novità interpretative sull’istituto della “Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria”
Si informa gli iscritti che in risposta ai quesiti pervenuti in Regione relativamente al tema “Comunicazione di svolgimento
attività sanitaria”, artt. 10 e 11, Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 e Delibera di Giunta Regionale 13 novembre 2023, n. 1919, pubblicata sul Burert n. 355 del 20 dicembre 2023, la Regione Emilia Romagna ha fornito i seguenti chiarimenti di ordine interpretativo.
Si informa gli iscritti che, in merito al tema delle procedure applicative in materia di Autorizzazione e Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitarie e di Anagrafe regionale delle strutture sanitarie (in attuazione della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 e della Delibera 13 novembre 2023, n. 1919), la regione ha pubblicato le indicazioni fornite agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap).
Suggeriamo la consultazione del materiale pubblicato al link della regione Emilia Romagna.
Ricordiamo la possibilità di consultare le FAQ alla stessa pagina in quanto vengono man mano aggiornate.
Eventuali richieste di chiarimento e/o segnalazioni vanno presentate al Coordinatore Regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento, responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera, Dottor Mattia Altini, inviandole all’indirizzo PEC: dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it
Ricordiamo che tutte le Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria devono essere compilate o inviate esclusivamente tramite la piattaforma Accesso Unitario\Suap-ER. Accesso Unitario | Area Personale (lepida.it)
- Di seguito il link utile relativo al tutorial aggiornato per l’inoltro della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria: https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione/tutorial-comunicazione-svolgimento-attivita-sanitaria-aggiornato-a-ottobre-2024.pdf
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Si informa che il modulo 8 bis aggiornato, presente sulla piattaforma accesso unico, dovrà essere utilizzato per tutte le Comunicazioni relative alle tre casistiche individuate per l’anno 2024:
- degli studi esistenti al 20/12/2023 a norma della DGR 1919/2023 (che possono fruire delle deroghe ai requisiti strutturali e delle proroghe temporali).
- degli studi equiparati agli esistenti anche se avviati dopo il 20/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (laddove siano in grado di esibire un documento utile a dimostrare di avere avviato le pratiche per l’apertura dello studio prima del 20/12/2023: rogito di acquisto, compromesso, contratto di affitto, concessione edilizia, etc.) che possono fruire delle deroghe ai requisiti strutturali al pari degli esistenti a seguito della nota interpretativa PG. 30/09/2024.109.0990.U e delle proroghe temporali sempre al pari degli esistenti a seguito della nota proroga termini del 30/09/2024.109.5375.U,
- degli studi nuovi (che NON hanno titolo per essere equiparati agli esistenti) avviati dopo il 20/12/2023 o in corso di avvio entro il 31/12/2024 che fruiscono solo della proroga termini: al 31/12/2024, per presentare la Comunicazione a prescindere da quando hanno avviato lo studio; al 31/12/2025 per eseguire i lavori strutturali non derogabili, non presenti al momento dell’avvio, ma richiesti dalla DGR.1919/2023. e/o nota interpretativa PG. 30/09/2024.109.0990.U (es. dimensioni studio richiesti 12mq, non derogabile !)
Si informa, inoltre, che a partire dall’01/01/2025 il modulo 8bis non sarà più accessibile, e che sarà disponibile solo il modulo 8 per gli studi nuovi avviati a decorrere dal 1/1/2025, i quali dovranno presentare la Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria precedentemente all’avvio dello studio e possedere, altresì, al momento della Comunicazione tutti i requisiti strutturali richiesti per gli studi e per il profilo professionale dell’attività sanitaria concretamente resa.
N.B. Le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.